sabato 27 dicembre 2014

JOB ACT : il primo Decreto attuativo presentato in CdM

Il 24 dicembre u.s. è stato presentato il primo Decreto Attuativo riferito alla legge delega sul Job Act, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge N. 183 del 10 dicembre 2014.

Schema del decreto legislativo : 

Art. 1 – Campo di applicazione
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto. 

Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 

Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento  e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3. La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’ inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Al licenziamento dei lavoratori di cui all’ articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. 

Art. 4 – Vizi formali e procedurali.
Nell’ ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’ articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’ articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 

Art. 5 – Revoca del licenziamento.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto. 

Art. 6 – Offerta di conciliazione.
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. 

Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.
Ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.
Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto. 

Art. 10 – Licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.


Art. 11 – Contratto di ricollocazione. 
È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.
Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:
- il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;
- il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
- il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.
L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2. 

Art. 12 – Rito applicabile.
Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012. 

(fonte: www.dottrinalavoro.it)

venerdì 26 dicembre 2014

Comma 118 : Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Nella serata del 22 dicembre 2014, la Camera ha approvato, in via definitiva,  il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). Il testo dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la Sua definitiva entrata in vigore. In attesa di quanto sopra si riporta il comma 118 dell'art. 1, che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato con sgravio, attendendo inoltre ulteriori specifiche legate ai requisiti necessari per l'accesso ai benefici.

118
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060€ su base annua.
L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta a i datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

121
I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati, decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Mondo HR Marche

sabato 1 novembre 2014

LE 7 INTELLIGENZE : e tu chi sei ?

Quoziente intellettivo, intelligenza emotiva, memoria .... identificare l'intelligenza come solo uno di questi parametri è un grave errore: secondo alcuni studi, ogni persona è dotata di 7 intelligenze, che possiede in diverse misure. Possiamo svilupparne una più delle altre, oppure mantenere un livello omogeneo tra tutte. 
In ogni caso, le manifestiamo in ogni nostra attività.

INTELLIGENZA LOGICO - MATEMATICA
E' la capacità di padroneggiare i numero, applicando formule e teoremi ai diversi contesti. Quella dei grandi scienziati, di chi ama ragionare, elaborare teorie, pensare in astratto. 

INTELLIGENZA LINGUISTICA
Contraddistingue chi sa usare bene le parole, sia oralmente che per iscritto. Include la padronanza nel manipolare sintassi, semantica, fonologia.

INTELLIGENZA KINESTETICA
Contraddistingue le persone che, attraverso l'uso del proprio corpo, sanno esprimere sentimenti, trasmettendo emozioni anche agli altri. Accomuna attori ed atleti. Include abilità fisiche come forza, coordinazione, velocità, flessibilità.

INTELLIGENZA VISIVA-SPAZIALE
Capacità di percepire forme, linee, spazi e misure, rendendo concreti progetti astratti. Contraddistingue chi, semplicemente vedendo la piantina di un appartamento, riesce ad immaginarlo già arredato.

INTELLIGENZA MUSICALE
E' l'abilità di chi sa discriminare con precisione ritmi e suoni, creare melodie o anche semplicemente riconoscerle al primo ascolto.

INTELLIGENZA INTRAPERSONALE
Contraddistingue chi ha una piena coscienza dei propri stati d'animo, intenzioni, desideri. Insomma, chi si conosce bene e riesce a descriversi con obiettività.

INTELLIGENZA INTERPERSONALE
L'abilità di percepire ed interpretare i sentimenti e gli stati d'animo altrui, rapportarsi con sensibilità con le persone, gestire relazioni e non aver problemi ad instaurarne di nuove.

Mondo HR Marche

DOPAMINE ed ENDORFINE : il nostro Personal Coach !!

Un trilione corrisponde a mille miliardi. E' questo più o meno il numero di cellule del sistema nervoso di un essere umano. Ogni cellula nervosa (o neurone) nel cervello può giungere ad avere diverse migliaia di connessioni con altri neuroni. Da queste connessioni tra neuroni si può formare un numero praticamente infinito di circuiti nervosi, ognuno dei quali corrisponde a un concetto, a un'idea, a un sentimento, a un impulso ad agire. In queste quantità stratosferiche risiede la vera natura dell'anima umana.

Per essere felici bisogna avere cellule cerebrali molto attive, per produrre endorfine e dopamina. E chi le ha un po’ più lente? Può tenerle in allenamento.

Tanto vale saperlo: felici o infelici lo siamo fin dalla nascita, perché così è scritto nel nostro Dna, ossia il codice genetico alla base dell’ereditarietà dei caratteri. Essere ricchi o poveri, sposati o singles, realizzati nel lavoro o disoccupati, conta poco.

Prima o poi il livello di insoddisfazione che fa parte della nostra natura biologica viene fuori. Così sostengono alcune ricerche scientifiche dell’università del Minnesota.
Lo studio è stata condotto su 1500 gemelli omozigoti, cioè con un patrimonio genetico identico. Nonostante le storie personali diverse, magari vissute in luoghi lontani, ogni gemello ha rivelato un tasso di insoddisfazione nei riguardi della vita identico a quello del fratello.

Gli studi in questione hanno anche rintracciato i responsabili: si chiamano dopamina e endorfina, e sono sostanze che, nel nostro cervello, agiscono come mediatori chimici, cioè sollecitano i neuroni a svolgere la loro funzione.

La dopamina, in particolare, riguarda i neuroni che hanno come scopo quello di segnalare uno stato d’animo che è il desiderio di raggiungere un fine. Le endorfine invece sono alla base della gratificazione, cioè segnalano l’avvenuta consumazione dell’oggetto del desiderio.

In sintesi: quanta più dopamina e endorfina produce il nostro cervello, tanto più ci sentiamo felici.

Mondo HR Marche

domenica 14 settembre 2014

"LIKE GENERATION : CRESCIUTI A PANE E SOCIAL NETWORK" - di Enrico Pedretti

Cresciuti a pane e social Network, i ragazzi nati tra la fine degli anni '90 ed i primi del 2000 hanno fatto dell'autenticità la loro cifra distintiva. Ne parliamo con Federico Capeci, Direttore Generale "Duepuntozero Reserach" del gruppo Doxa ed autore del libro #Generazione 2.0.

Chi sono i giovani al centro del suo saggio e qual'è il loro comune denominatore ?
"Sono i ragazzi cresciuti con il cosiddetto Web 2.0, ovvero il web che tutti noi oggi frequentiamo con disinvoltura tra forum, blog, social network, Wikipedia, ma che fino a pochi anni fa non esiteva. I siti, infatti, si consultavano, si leggevano e l'unico modo per interagire con chi aveva pubblicato un contenuto era inviare un'email. E' ad un certo punto che il mondo è cambiato drasticamente, grazie alla diffuzione di questo nuovo modo di vivere la rete che si basa sull'interazione, sulla condivisione e sul contributo libero di molti. Quando questo cambiamento è avvenuto (intorno agli anni 2004-2009), un gruppo di ragazzi adolescenti stava crescendo, sperimentando la propria identità, tra post, commenti like e share. Il più piccolo stava iniziando le scuole medie, il più grande era ll'università : si tratta di uno dei periodi dpiù importanti per la crescita di un individuo, su cui i social network ed il web più in generale hanno agito plasmando una nuova forma mentis. Sono i nostri 18-30enni di oggi, i ragazzi che si aprono ora al mondo (economico, sociale, politico, ecc.) e che dovrebbero prendere in mano il nostro futuro".

Sono i famosi "bamboccioni" ?
"In effetti sono quelli che molti etichettano in questo modo. Sbagliando di molto la prospettiva. Il libro che ho scritto parla di ragazzi differenti : propone una visione molto più propositiva e speranzosa di quella che ci mostrano i media ed è il risultato di una ricerca che ho condotto osservando il rapporto tra il web e la nostra società da oltre dieci anni. Dal mio punto di vista non sono nè bamboccioni, nè svogliati, nè incompetenti ... ovviamente non si può generalizzare, ci saranno anche ragazzi fatti così - è ovvio - ma ciò che intendo dire è che il loro DNA è un altro. E' quello di chi non ha barriere di spazio, di tempo, di socializzazione : sono in grado di esprimere il significato più alto della globalizzazione moderna. Non subiscono il fascino del possesso delle cose e dello status symbol : sono molto più autentici, concreti, veri dei giovani delle generazioni precedenti. Il Web, infatti ti mette a nudo, se non sei tu a farlo sono i tuoi amici che ti impongono di essere autentico e di dare un contributo agli altri. Questo avviene ogni giorno nei forum, nei blog, su Wikipedia, battendo su una tastiera o toccando un telefono.

Si può dire che sono sempre on-line ?
"Si, sono tanto on-line. Ma vivono anche, grazie a Dio !. Praticamente tutti hanno un accesso ad internet e frequentano il web per disparati motivi : per intrattenere relazioni, per comunicare, per svagarsi, per imparare. Ma questo non va a discapito di quella che qualcuno chiama la vita reale : perchè quella che vivono on-line non dovrebbe esserlo ? Siamo noi, che ricordiamo la rete fatta di avatar e di nomi falsi, che vediamo questi mondi non reali, virtuali appunto. Oggi, invece, la rete è fatta da persone, dalle loro vere relazioni, che siano vissute anche nella vita su strada o meno"

Ma soprattutto cosa vogliono e quali obiettivi hanno ? Cosa si aspettano da noi ?
"E' una generazione che non chiede nulla, che non si aspetta nulla. Non lotta contro qualcuno come facevano le precedenti, ma prende il mondo come un dato di fatto per costruire (e qui lotta, si ...) un qualcosa di diverso, più a portata di mano, più a propria immagine. Come una pagina di un forum o di Facebook, che parte in un modo ma che poi cresce e si modifica con il contributo di tutti. Ed il punto sta proprio qui : non aspettiamoci che ci chiedano un aiuto, anche perchè sanno che non abbiamo la capacità di capirli, visto che spesso fraintendiamo i loro comportamenti. Siamo noi però che abbiamo la responsabilità di muoverci verso di loro, capendoli, dandogli spazio, insomma. Sono loro che sono nel giusto, non noi. Perchè il mondo da un certo momento è cambiato e noi o cambiamo il modo con cui lo guardiamo o ci affidiamo a loro. Occorre accettare di salire a bordo di questa fluidità, che solo i giovani riescono a ben interpretare".

Come capirli e dialogare con loro come genitori ma non solo ?
"Il libro propone un nuovo paradigma per poter entrare in contatto con i giovani. Per questo fa un passo ulteriore rispetto alle tante voci di supporto o di sfida che si sentono da più parti. Si chiama "STILE", un acronimo di Socialità, Trasparenza, Esperienza, che sono i 5 contenitori di valore che ci aiutano a capire questi ragazzi e ci conducono ad intrattenere un dialogo con loro.

E quando li abbiamo in azienda come collaboratori, cosa pensano e vogliono dal lavoro ?
"Ogni Manager dovrebbe avere un esponente della Generazione 2.0 al proprio fianco, un assistente al cambiamento, potrei dire. Ma è difficile, perchè a volte non riusciamo neanche a capirli, e quindi ad apprezzarli. Dal lavoro vogliono progetti concreti, non grandi programmi a lungo termine, chiedono trasparenza e meritocrazia. E' una generazione che chiede molto, insomma, e che non rispetta i ruoli. Ma proprio per questo ci dovrebbe interessare, in un momento come questo che ci richiede un forte ripensamento delle logiche con cui facciamo Business ed Impresa.

Insomma, sapremo dargli briglia e sapranno essere loro il riscatto di un paese stanco ?
Difficile dirlo oggi, quando rappresentano una porzione molto piccola della nostra vecchia popolazione e quando il tasso di disoccupazione giovanile supera il 40%. Ma abbiamo il dovere e la responsabilità di far si che questo accada :  il loro modo di vedere le cose è intimamente nuovo e positivo, per questo, ritengo abbiamo di fronte un buon carburante per la ripresa, ma occorre una miccia che solo i genitori, gli insegnanti i politici, i capi di impresa possono decidere di attivare o meno".

Da "DIRIGENTE" Periodico di MANAGERITALIA
Giugno 2014

sabato 26 luglio 2014

"LE PAROLE CHE SCHIACCIANO (per primo a chi le pronuncia)" - di Silvia Bonino

Da molte parti viene deprecata la violenza verbale che ha progressivamente invaso la nostra vita quotidiana ed i rapporti tra le persone. La sua diffusione è evidente nella vita pubblica e sui social network, dove la ricerca dell'iperbole è diventata la norma, nel tentativo di trovare visibilità in mondi in cui le parole dette e scritte sono talmente tante da costituire un rumore di fondo nel quale è sempre più difficile farsi sentire. Ma l'abitudine a ricorrere ad espressioni brutali è passata anche nella vita lavoraitva e familiare, e molti lamentano il logoramento quotidiano che proviene da modalità aggressive di comunicare.
In genere di quest'abitudine si stigmatizzano gli effetti negativi sulla vita di relazione: che l'autore ne abbia piena consapevolezza o no la violenza, per quanto verbale, ha come effetto il danno di un'altra persona, che sovente reagisce a sua volta in modo aggressivo, in un crescendo sempre più difficile da controllare. La preoccupazione che dalle parole si passi ai fatti è fondata, e riguarda non solo bambini ed adolescenti, cioè soggetti ancora in età evolutiva ma anche molti adulti con insufficiente capacità di autocontrollo. Questo passaggio è favorito dalla maggiore accettazione degli atteggiamenti aggressivi, prima conseguenza della diffusione dell'aggressività verbale.

Ma le conseguenze negative su chi è bersaglio della violenza verbale non sono l'unico aspetto da considerare. Ce n'è un altro, perlopiù ignorato. Nel porre l'attenzione sul destinatario delle parole violente, si dimentica l'effetto negativo che queste esternazioni hanno per la persona stessa che le esprime. Bisogna quindi riflettere anche sugli effetti che le aggressioni verbali hanno non solo sugli altri, ma anzitutto sulla persona che si esprime abitualmente in questo modo. Non c'è dubbio che gli effetti siano negativi sia a livello emotivo che cognitivo e questo per una ragione molto precisa, anche se sovente dimenticata : le reazioni aggressive rappresentano modalità primitive di fare fronte alle frustrazioni, alle difficoltà ed ai problemi. Non a caso, condividiamo queste possibilità con molti atri animali e soprattutto con i mammiferi a noi più vicini. I circuiti emotivi dell'irritazione e della collera sono sedimentati nel cervello limbico che alberga nel nostro sistema nervoso centrale, e che rappresenta a livello di sviluppo filogenetico, il cervello dei primi mammiferi. Per questo ragioni l'aggressione è in genere incapace di risolvere i problemi relazionali che gli esseri umani si trovano a dover affrontare. Il fatto che l'aggressione negli esseri umani possa essere verbale, e non unicamente fisica come negli animali, rappresenta di certo un progresso, ma non migliora il valore adattivo di una risposta che resta molto primitiva. Se un attacco aggressivo sembra risolvere sul momento un conflitto, la complessità della vita sociale umana richiede ben altre competenze. Si tratta di abilità di cui gli esseri umani sono capaci, grazie sia alla disposizione naturale che all'educazione. Ne sono esempi la cooperazione, che chiama in causa modalità cognitivamente più evolute di analisi dei problemi e di ricerca delle soluzioni, ma anche l'empatia e la compassione.

A livello emotivo, l'attacco verbale ha la conseguenza negativa di strutturare progressivamente una modalità aggressiva di affrontare le situazioni, rafforzando l'emozione di rabbia e le risposte fisiologiche collegate. In concreto, ciò significa che dopo un attacco verbale l'emozione di chi così si è espresso è diventata più stabilmente negativa ed oppositiva. Infatti esprimersi in modo aggressivo non è affatto un salutare sfogo e non prelude di per se a comportamenti più utili, ma al contrario ne impedisce la comparsa. Anche sul piano cognitivo le manifestazioni aggressive hanno conseguenze negative, perché vengono a costruire progressivamente delle interpretazioni di tipo ostile e violento. Si creano così spiegazioni che sono funzionali al proprio stato emotivo, con interpretazioni che diventano sempre più rigide a mano a mano che l'aggressione verbale viene ripetuta. Ne risultano narrazioni che sono progressivamente sempre più impermeabili a qualunque altra interpretazione o modifica. Le parole aggressive finiscono così per strutturare in modo sempre più stabile pensieri e sentimenti, che a loro volta indirizzano i comportamenti in un'unica direzione.
Di conseguenza, anche se le parole violente sono pietre lanciate contro un avversario da colpire, di fatto esse ricadono anche contro chi le proferisce. Il risultato della violenza verbale è quindi paradossale: non serve a risolvere la complessità dei problemi e dei conflitti posti dalla vista sociale, che anzi generalmente aggrava, mentre fa stare peggio emotivamente chi le pronuncia e ne limita l'apertura cognitiva a soluzioni più inventive.

Di fronte a questa amara constatazione, l'aggressione verbale dovrebbe perdere ai nostri occhi la sua attrattiva: è bene allora riconsiderare le nostre abitudini e provare a lasciare spazio ad altre emozioni e pensieri. In famiglia, così come sul lavoro e nella quotidiana vita sociale, fermare la diffusa abitudine all'aggressione verbale, che spesso scatta come un automatismo, non è segno di debolezza o buonismo, ma di intelligente e creativa capacità di trovare le soluzioni migliori e di proteggere se stessi, prima ancora degli altri, dalle conseguenze negative della violenza.

Di Silvia Bonino
Dipartimento di Psicologia
Università di Torino

lunedì 7 aprile 2014

"AD OGNUNO LA SUA ARTE" - di Wilson Santinelli



Se riuscissimo talvolta a far stare in silenzio il cervello e parlare con il cuore riusciremmo forse ad avvicinarci all'arte di Wilson Santinelli : quello che vede - attraverso il 35mm - non è solo immagine, è l'intenso sguardo dalla sua anima più profonda.

La fotografia è una forma di linguaggio, da tutti comprensibile e che da la possibilità di percepire in un solo istante quello che potrebbero raccontare mille parole : un'unica raccolta di immagini, singolare, curiosa, che scruta attentamente nella passione che - per i soggetti ritratti - ha avuto la fortuna di diventare un lavoro.

di Wilson Santinelli

Mostra Fotografica 

Dal 6 al 16 aprile 2014
Sala San Michele
Fano

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giovedì 13 marzo 2014

"JOB ACT": RIFORMA DEL LAVORO IN DUE MOSSE

Fonte: Presidenza Consiglio dei Ministri

Concluso il Consiglio dei Ministri, il Presidente Matteo Renzi e tutta la compagine governativa hanno presentato ieri sera  alla stampa e ai media i provvedimenti che saranno a breve adottati.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro e le misure per favorire l’occupazione il Governo, tramite il suo Ministro Poletti, ha annunciato che i provvedimenti saranno adottati in due distinti  momenti.

Il primo tramite atto d’urgenza con l’introduzione di un decreto legge, mentre il secondo demandato alle cure di un disegno di legge da definire entro 6 mesi.

Tra le misure da introdursi con decreto legge spiccano le modifiche alle discipline del contratto a termine, dell’apprendistato e del Durc.

CONTRATTO A TERMINE
In merito al contratto a termine la modalità “acausale” potrà avere definitivamente una durata totale e massima di 36 mesi ma con un contingentamento al 20% delle maestranze in forza. Saranno inoltre eliminati i cosiddetti “stop-and-go” tecnici tra un contratto a termine e l’altro (attualmente di 10 o 20 giorni in base alla durate del contratto) prevedendo quindi la possibilità di più proroghe nell’arco di una durata massima del contratto di 36 mesi.

APPRENDISTATO
Per quanto riguarda l‘apprendistato la forma scritta sarà necessaria solo per il contratto stesso e per l’apposizione del periodo di prova, escludendone la previsione per il piano formativo. Viene inoltre prevista l’abolizione delle quote di stabilizzazione, l’introduzione di una quota retributiva del 35% da legare alle ore di formazione e l’abolizione degli obblighi di integrazione della formazione tramite l’offerta formativa pubblica (formazione trasversale).

DURC
Infine il Durc sarà letteralmente smaterializzato prevedendo che i datori di lavoro possano acquisire il documento direttamente on-line scaricandolo dai siti istituzionali.

GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO:
- la semplificazione degli adempimenti in materi di lavoro a carico delle aziende;
- la razionalizzazione e armonizzazione degli ammortizzatori sociali riportando la CIGO e la CIGS alla loro naturale funzione, abolendo la CIG in deroga e coordinando e unificando la disciplina ASpI  e Mini-ASpI;
- l’implementazione della riorganizzazione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive in particolare con l’introduzione dell’Agenzia nazionale per l’impiego;
- il riordino delle attuali forme contrattuali vigenti introducendo il Testo Unico del lavoro e prevedendo anche l’introduzione di nuove formule contrattuali più snelle e che permettano un più veloce ingresso nel mondo del lavoro;
- l’introduzione a livello universale della tutela di maternità anche per quelle lavoratrici attualmente sguarnite (cococo e cocopro), l’incentivazione a forme premianti di flessibilità di orario di lavoro al fine di una maggiore conciliazione dei tempi vita-lavoro e una maggior integrazione dei servizi all’infanzia nelle aziende sia del settore pubblico che privato.

In collaborazione con :

http://labortre.wordpress.com

mercoledì 5 marzo 2014

IL SEGRETO PER VINCERE? Una squadra affiatata, il talento del singolo

Un incontro di AIDP Marche con il coach Dan Peterson svela le tecniche di team leadership.

Vincere sempre è impossibile ma vincere bene ed accrescere contemporaneamente il valore del proprio lavoro e del gruppo è sicuramente possibile. 

Nulla è più complesso nelle organizzazioni di lavoro che la creazione e la gestione di un gruppo di persone che abbiano abilità complementari, visione e senso del ruolo e talento personale. Il gruppo di individui diventa team quando i componenti identificano e raggiungono un accordo ideale, un patto sugli obiettivi comuni e sul modo come raggiungerli. I manager che sono a capo di team nelle aziende sono un po’ come gli allenatori di una squadra e nello sport valgono regole che sempre più spesso si usano per gestire team interni alle aziende, regole che hanno bisogno di Leadership salda e per crescere come leader (o far crescere dei leader) ci vuole tanto allenamento, lavorando innanzitutto sulla capacità di apprendimento e sulla consapevolezza che questo processo richiede. 

L'Associazione Italiana per la Direzione del Personale AIDP è punto di riferimento in Italia per tutti coloro che si occupano professionalmente della relazione individuo/azienda, coniugando le esigenze dello sviluppo dell'impresa e delle persone e rappresenta tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private. 

AIDP Marche ha organizzato il 12 marzo alle 16,00 ad Ancona presso l’ISTAO un incontro con Daniel Lowell "Dan" Peterson, allenatore di pallacanestro, giornalista e telecronista sportivo statunitense, dal 2012 membro dell'Italia Basket Hall of Fame. 

In questo incontro Dan Peterson «il» Coach per antonomasia parlerà della sua carriera sportiva alla quale si è affiancata una seconda come business coach, in cui da anni mette in gioco le sue grandi capacità comunicative e di motivazione sui temi della leadership e dell’efficacia personale, temi che avvicinano il mondo dello sport alle dinamiche di quello aziendale. Non è necessario essere appassionati di basket, aver seguito le squadre da lui allenate o le partite accompagnate dalle sue vivacissime telecronache: Dan Peterson lo conosciamo tutti. E chi non ricorda le sue frasi a effetto, su tutte «Per me... numero 1!»?. La sua visione della leadership, riportate anche nel suo ultimo libro, fornisce indicazioni che trovano riscontro negli «schemi di allenamento» che Dino Ruta aiuterà a mettere a fuoco e facilmente spendibili nella pratica. Rivolto, come direbbe Peterson, agli «amici sportivi e non sportivi», l’incontro darà modo di comprendere il ritratto a tutto tondo di quel formidabile modello di leadership autentica che «il» Coach rivela di essere, per portare poi la sua grinta in azienda. 

CHI E’ DAN PETERSON
Nato a Evaston il 9 gennaio del 1936, fu proprio il suo coach, Jack Burmaster, a ispirarlo a intraprendere a sua volta la carriera di allenatore, dopo che la squadra guidata da Peterson aveva vinto tre titoli in tre anni con la Ridgway Club nella YMCA di Evanston. Nel 1958 si laureò come insegnante di Pallacanestro alla Northwestern University. Nel 1962 ricevette un titolo d'istruzione in Sport Administration dalla Michigan University. Dal 1963 cominciò ad affermarsi come allenatore nelle università americane di Michigan State e USNA, poi nel 1966 divenne capo allenatore all'università del Delaware, posto che mantenne per i successivi 5 anni. Nel 1971 diventò capo allenatore della nazionale cilena, portandola al miglior piazzamento di sempre (quarto posto) nei giochi del Sud America. Dal 1973 cominciò l'avventura in Italia, prima alla Virtus Bologna e poi, dal 1978 al 1987, all'Olimpia Milano. Con la squadra di Bologna vinse la Coppa Italia del 1974 e lo scudetto del 1976. A Milano con l'Olimpia vinse 4 scudetti (1982, 1985, 1986 e 1987), 2 Coppe Italia (1986 e 1987), una Coppa Korać (1985) e una Coppa dei Campioni (1987), oltre ad ottenere numerosi altri piazzamenti. Si ritirò nel 1987. Nelle stagioni 2008-09 e 2009-10 è stato consulente della Reyer Venezia Mestre. Il 3 gennaio 2011 subentra, dopo 23 anni di inattività sportiva, all'esonerato Piero Bucchi sulla panchina di Milano.  Esordisce con una vittoria interna al Mediolanum Forum ai danni di Caserta per 98-84. Il 7 giugno dello stesso anno, dopo la sconfitta in semifinale (gara 4) contro Cantù e la conseguente eliminazione, lascia a Sergio Scariolo la guida dell'Olimpia.

Tutti i dettagli su :
http://aidpmarche.wordpress.com/2014/03/05/time-for-action-dan-peterson-e-dino-ruta/

MONDO HR MARCHE